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Obbligo di iscrizione al RENTRI per le piccole imprese
data di pubblicazione: 10/12/2025

 

Studio Longo Commercialisti @ All Right Reserved 2020

A partire dal 15 Dicembre 2025, le piccole imprese che producono rifiuti pericolosi, anche in piccole quantità, e contano fino a 10 dipendenti, saranno obbligate ad iscriversi al RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, il nuovo sistema digitale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti. 


L’obbligo di iscrizione riguarda anche gli enti, i medici, i dentisti, i parrucchieri, le estetiste, i tatuatori e i piercer. 


Scadenze e modalità operative 
I soggetti obbligati avranno tempo fino al 13 febbraio 2026 per completare l’iscrizione e adottare le nuove modalità digitali che sostituiranno gradualmente il cartaceo per:


- Registro Cronologico di Carico e Scarico
- Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). 
 

Iscrizioni e costi 
L’iscrizione avviene interamente online sul portale RENTRI tramite accesso all’area di interesse con SPID, CNS o CIE.


All’atto dell’iscrizione, sono previsti diritti di segreteria una tantum pari a € 10,00 per ciascuna unità locale e un contributo annuale che, per le imprese con un numero di addetti inferiore a 10, è pari ad € 15,00 per il primo anno ed € 10,00 per le annualità successive da versare con bollettino pagoPA. 
 

Sanzioni
Qualora non si ottemperi alla tenuta del registro di carico e scarico oppure le registrazioni si rivelino incomplete, sono previste sanzioni, cosi come nel caso di mancata o irregolare iscrizione e di mancata o incompleta trasmissione dei dati.


Per mancata o irregolare iscrizione: sanzioni da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per rifiuti pericolosi. La sanzione sarà ridotta ad un terzo in caso di iscrizione entro i 60 giorni successivi dalla scadenza. 


Per mancata o incompleta trasmissione dei dati (applicata solo se i dati sono rilevanti ai fini della tracciabilità): sanzioni da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi. Non saranno applicate sanzioni per la correzione dei dati secondo le modalità previste dalla normativa.