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La legge n. 126 del 13 ottobre 2020 ha previsto, per il periodo che va dal 01/10/2020 al 31/12/2020, un esonero dal versamento del 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico. L’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
La norma non prevede un limite individuale di importo all’esonero. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’agevolazione risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Data di pubblicazione: 23/10/2020
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